Home – Corsi Sostegno Indire Specializzati esteri. Saranno attivati anche dalle Università.
CORSI INDIRE SOSTEGNO SPECIALIZZATI ESTERI
CORSI SOSTEGNO SPECIALIZZATI ESTERI. COSA SONO?
Attenzione: manca ancora il decreto attuativo del Ministero senza il quale i corsi non possono essere attivati.
CORSI SOSTEGNO DL 71/2024
CORSI INDIRE SPECIALIZZATI ESTERI
COSA SONO I PERCORSI DI SOSTEGNO per specializzati esteri in attesa di riconoscimento?
In questa pagina cercheremo di spiegare cosa sono i percorsi di sostegno riservati ai docenti con specializzazione estera in attesa di riconoscimento precisando che al momento manca il decreto attuativo che dovrà definire i dettagli di tale corso.
Il Decreto Legge 71/2024 ha previsto l’attivazione di percorsi di specializzazione rivolti a soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto – legge, abbiano conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e che:
- hanno pendente oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento,
- ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Attenzione - corsi di sostegno dl 71/2024:
da chi potranno essere attivati I CORSI SOSTEGNO INDIRE?
Questi percorsi potranno essere attivati:
- Direttamente da INDIRE
- Dalle Università in autonomia
- Dalle Università in collaborazione con INDIRE
IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO
La legge ha previsto che entro 60 giorni si sarebbe dovuto pubblicare il Decreto Ministeriale attuativo (decreto che al momento non è stato pubblicato)
SOSTEGNO INDIRE SPECIALIZZATI ESTERI
TFA
SOSTEGNOSPECIALIZZATI ESTERI IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
- I criteri di ammissibilità dei titoli e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli.
- Le modalità di attivazione dei percorsi.
- I costi massimi.
- Le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione.
- L’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.
Tali percorsi si rivolgono ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto – legge, abbiano conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e che:
- hanno pendente oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento,
- ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge
La partecipazione è condizionata alla rinuncia contestuale dell’istanza di riconoscimento sul sostegno.
Nel corso del procedimento di conversione del Decreto Legge è stato precisato che la rinuncia all’istanza di riconoscimento non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (per le GPS) né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo.
Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero.
Con il superamento dei percorsi di formazione si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
L’art. 7 del Decreto Legge prevede che tali percorsi siano attivati in “In sede di prima applicazione“. Ciò fa intendere che dovrebbe trattarsi di percorsi attivati una tantum (quindi una volta sola), salvo successive modifiche normative.
PER TUTTI I DETTAGLI OCCORRE ATTENDERE IL DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO
CORSI DI SOSTEGNOPER SPECIALIZZATI ESTERI IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO
I CORSI DI SOSTEGNO SARANNO ATTIVATI DA INDIRE O DALLE università autonomamente o in convenzione con indire
CORSI SOSTEGNO
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